volley.sportrentino.it
SporTrentino.it
Serie C e D

D fem. Solteri-Dribbling dovrà essere rigiocata

Un altro match da ripetere dopo quelli già rigiocati in C maschile nei mesi scorsi. Il Giudice Unico regionale ha infatti disposto la ripetizione di Solteri-Dribbling (serie D femminile) gara della quarta giornata di ritorno che era stata interrotta e poi ripresa in un altra palestra a causa del cattivo funzionamento dell'impianto di illuminazione nell' impianto di gioco originariamente stabilito per disputare la gara. Nel far riprendere il gioco, però, l'arbitro in questione non avrebbe seguito le norme regolamentari alla lettere, applicando la regola in maniera errata: bisognava infatti far ripetere l'intero set, facendolo partire dallo 0-0, e non dal punteggio in cui si era interrotta la gara.
Da qui, quindi, la decisione di far ripetere la gara, salvo ulteriori decisioni dopo l'eventuale appello o ricorso richiesto da una delle due società. E' il terzo caso in meno di sei mesi di campionati regionali. Se non è un record, poco ci manca e questo non fa altro che confermare come le difficoltà della classe arbitrale regionale, di cui tanto si parla in questo periodo, non siano solo legate alla quantità di arbitri a disposizione ma anche e, aggiungiamo noi purtroppo, alla qualità. Di seguito il testo del comunicato che dispone la ripetizione del match.

Campionato DF gara numero 267 del 25 febbraio 2006 SOLTERI - DRIBBLING
Il Giudice Unico Regionale nell?omologare la gara in oggetto ha preso visione del rapporto arbitrale e del referto di gara constatando che:
- nel corso del 1° set sul punteggio di 06-08, a favore della Società Dribbling per una defezione all?impianto elettrico l?arbitro ha dichiarato l?impossibilità di continuare la gara causa della mancata visibilità;
- preso atto che la Società Solteri ha reperito nei tempi e modi stabiliti dalle disposizioni vigenti un campo di gioco ed esattamente la palestra Bresadola in Via Esterle di Trento, che l?arbitro ha dichiarato idoneo;
- rilevato dal referto di gara che la gara è stata ripresa alle ore 21,48, sul punteggio di 06 - 08;
- richiamato l?articolo 30 comma 4 del regolamento gare che richiama altresì l?articolo 14 comma 10 e articolo 11 dello stesso regolamento;
- fatto presente che lo stesso articolo 30 comma 4 prevede che nell?ipotesi di cui sopra la gara debba essere ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle regole di gioco, fermo restando le eventuali responsabilità delle società ospitanti;
- presa visione della regola 18.3.2.2 che testualmente recita, ?se la gara è ripresa su un terreno diverso, il set interrotto è annullato e rigiocato con gli stessi componenti le squadre e con le stesse formazioni iniziali. Sono conservati i punteggi dei set precedenti?;
- consolidato che nel caso in esame non è stata rispettata la regola di cui sopra, in quanto la gara è stata ripresa sul medesimo punteggio di quando era stata sospesa;

IL GIUDICE UNICO

Riscontrato, che nella gara in esame vi è stata errata applicazione di norma regolamentare;
Richiamato, oltre alla disposizioni di cui in premessa anche gli articoli 33 e 57 sempre del Regolamento Giurisdizionale che elencano la sanzioni da applicare in caso di violazione di norme regolamentari, nonché la sezione seconda che prevede ?L?applicazione della Sanzione?;
Tenuto presente, quanto riportato nel Regolamento Giurisdizionale - sezione seconda - dall?articolo 48 al 56 compreso.

DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo e dispone la ripetizione della gara nel giorno di recupero indicato dalla Società Solteri al momento dell?iscrizione al campionato, ed esattamente alle ore 21,00 del 21 marzo 2006, nella palestra calendario;
- il rimborso spese della trasferta sostenuta dalla Società Dribbling, che sarà liquidata dalla Delegazione Tecnica tenendo presente che nel referto erano riportati i nominativi di nove tesserati;

I N F O R M A

Che il presente provvedimento può essere impugnato ricorrendo direttamente alla Commissione
d?Appello Federale, rispettando il disposto degli articoli dall? 87 al 106 del Regolamento Giurisdizionale.
Si ricorda che l?appello o il ricorso, deve essere presentato entro i termini stabiliti dall?articolo 92
comma 1, del Regolamento Giurisdizionale.

© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,531 sec.

Classifica

Notizie

Foto e Video